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Il ruolo di “amministratore di condominio” è sia riconosciuto che previsto dal legislatore all’interno del codice civile, nel quale sono riportate le facoltà, le competenze e i doveri.

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La presenza di questo ruolo viene ritenuta necessaria al fine  di “gestire” ufficialmente un condominio. Gestire un condominio, con al suo interno più nuclei, è un compito molto complicato a causa dei beni al suo interno e delle situazioni, spesso scomode e problematiche, che possono sorgere ed eliminabili soltanto grazie ad una mediazione professionale e competente.

La professione di amministratore di condominio è dunque un lavoro a tutti  gli effetti, che potrà essere esercitato solo nel caso in cui la struttura organizzativa sia stabile e con la presenza di mezzi adeguati all’incarico, per gestire nel modo più regolare possibile l’edificio a lui affidato.

Il processo per diventare amministratore di condominio era molto più semplice in passato, ma dal 2013 è entrata in vigore la norma che prevede l’obbligo di requisiti, come la frequentazione di corsi specifici volti ad una formazione professionale per l’incarico.
Quindi si può dire che se di dovesse avere l’intenzione di amministrare un condominio potrà essere possibile solo dopo un corso di formazione iniziale ed altri successivi di aggiornamento.
Il corso di formazione iniziale dovrà essere di almeno 72 ore e sarà necessario superare un esame finale; una volta superato si dovrà frequentare uno o più corsi di aggiornamento all’anno per un totale complessivo di almeno 15 ore.

Oltre alla frequentazione di corsi appositi, esistono anche altri requisiti da avere per poter diventare a tutti gli effetti un amministratore di condomini; li elenchiamo di seguito:

1. Pieno godimento dei diritti civili;
2. Totale assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede il carcere non sotto i due anni e non sopra i 5;
3. Assenza di misure di prevenzione, sentenziate poi definitive, con eccezion fatta nel caso di completa riabilitazione (dopo tre anni dalla fine della misura di prevenzione);
4. Assenza di interdizione o inabilità;
5. Mancanza di “protesti cambiari” e quindi nessun mancato pagamento di una cambiale, assegno bancario o postale;
6. Conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Secondo il decreto legislativo, che redige le norme sulla sanificazione e disinfestazione nei luoghi pubblici e privati, ogni condominio ha l’obbligo di far effettuare interventi professionali da ditte autorizzate. Se hai problemi di scarafaggi in appartamento o escrementi piccioni condominio rivolgiti al tuo amministratore.